
Legge femminicidio, pubblicata in Gazzetta ufficiale: cosa prevede (e cosa cambia)
- The Wom - Wednesday, December 10, 2025
Il femminicidio sarà un reato autonomo: nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Camera dei deputati ha approvato con una maggioranza trasversale il disegno di legge voluto dal governo che introduce nel codice penale il reato di femminicidio, punito con l’ergastolo.
Il riconoscimento del femminicidio come reato autonomo
Il disegno di legge sul femminicidio – inserito in Gazzetta ufficiale e operativo dal prossimo 17 dicembre – introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 577 bis, che prevede di punire con l’ergastolo chiunque uccida una donna come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, di controllo verso di lei, per limitarne la libertà o in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.
La legge italiana prevede già un’aggravante specifica per la maggior parte delle uccisioni che possono essere definite femminicidi, ma non un reato a sé: il nuovo testo legislativo, articolato in 14 disposizioni, nomina esplicitamente il femminicidio a livello penale
Un’introduzione, quella del termine “femminicidio”, che chiarisce come non si tratti di un qualsiasi omicidio di una donna. Ma dell’omicidio di una donna in quanto donna e alla cui origine c’è una dinamica di sopraffazione, controllo o possesso derivata dal ruolo di subordinazione rispetto agli uomini. La norma recepisce le direttive della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale nato con l’obiettivo di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli.
Stop al limite dei 45 giorni per le intercettazioni
Tra le novità introdotte dalla legge sul femminicidio c’è l’esclusione dei reati del Codice rosso dal limite di 45 giorni per le intercettazioni: il limite non si applica quando si procede per i delitti di femminicidio, nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio. Tra gli strumenti di prevenzione e indagine, ci sono cambiamenti anche per il braccialetto elettronico che raddoppia la sua “distanza di sicurezza”, attivandosi già a un chilometro (invece che a 500 metri).
Condannati per femminicidio, benefici solo dopo valutazione accurata della condotta
La legge sul femminicidio interviene anche sui benefici carcerari per i condannati per femminicidio: saranno concessi solo dopo una valutazione accurata della condotta, basata su un’osservazione di almeno un anno da parte di professionisti. Per i minori responsabili di tali reati, la durata dei permessi premio viene ridotta. E in caso di modifiche alle misure cautelari, non solo la vittima ma anche i suoi familiari verranno informati dal giudice: un’attenzione in più per chi resta esposto al rischio.
Accesso ai centri antiviolenza e patrocinio dello Stato
Altre novità riguardano i centri violenza e il patrocinio dello Stato. Le ragazze dai 14 anni in su potranno rivolgersi ai centri antiviolenza senza l’autorizzazione dei genitori e, la nuova legge, inserisce il femminicidio tra i reati per i quali è prevista per le persone offese l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Estensione anche per i delitti tentati di omicidio contro un parente diretto, contro il coniuge (anche legalmente separato), contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad essa legata da relazione affettiva.
La legge modifica anche il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), allargando la lista delle persone che possono essere considerate vittime. Inoltre, la legge introduce un’aggravante specifica: la pena aumenta se i maltrattamenti sono commessi con le stesse modalità del femminicidio. C’è poi una novità sul versante economico: se una persona viene condannata per maltrattamenti, scatta la confisca obbligatoria dei beni che sono serviti per commettere il reato.
Tutele per gli orfani di femminicidio
Per la tutela degli orfani di femminicidio il testo di iniziativa governativa contiene quindici obiettivi legislativi. Tra le misure più rilevanti l’istituzione di un registro nazionale o banca dati per conoscere quanti siano e in quali condizioni vivano; l’accesso semplificato ai fondi economici e sanitari; il supporto psicologico strutturato, il diritto alla deindicizzazione (per tutelare la privacy dei minori), la previsione del difensore d’ufficio.
Queste tutele restano valide anche per i figli di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio, ma gravemente compromesse tanto da non poter più prendersi cura dei figli
Il ruolo chiave della prevenzione
«L’Italia sarà il primo Paese in Europa a prevedere il femminicidio come delitto autonomo e non solo come circostanza aggravante» aveva già osservato Paola Di Nicola Travaglini, magistrata e consulente della precedente commissione parlamentare sui femminicidi. Per la prima volta nel Codice penale si nominano per quel che sono gli atti di discriminazione e di odio rispetto ai diritti e alle libertà delle donne.
Ma per cambiare le cose nel profondo, insieme al riconoscimento del reato del femminicidio, servono investimenti in formazione, educazione e prevenzione
I dati pubblicati dall’Istat lo scorso 25 novembre parlano chiaro: nel 2024 gli omicidi volontari consumati in Italia sono stati 327, in lieve calo rispetto al 2023. La diminuzione riguarda però gli uomini, con 211 vittime, un 2,8% in meno rispetto al 2023. Gli omicidi di donne restano invece pressoché stabili, con 116 vittime (una sola in meno rispetto all’anno precedente).
Di questi, 106 sono considerati femminicidi, pari al 91,4% e in aumento rispetto all’incidenza del 82,1% del 2023: sono 62 le donne uccise da un partner o un ex partner
Una delle critiche principali mosse dagli esperti rispetto alla nuova legge è che una specifica fattispecie di reato non garantisce automaticamente una diminuzione effettiva di femminicidi in Italia, rischiando di delegare al diritto penale e alla sola repressione problemi legati a fenomeni strutturali. Per agire più efficacemente, invece, servirebbe promuovere una politica di prevenzione che intervenga e ragioni sull’insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche e istituzionali che legittimano la violenza maschile sulle donne: un fenomeno strutturale che, per essere estirpato, come tale va trattato.
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